L'INPS, con il messaggio 33100/2006, ha reso noto che l'anticipazione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art.7, c.5, della L. 223/91, può essere concessa anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di quelli prorogati. Si tratta in particolare nel primo caso di lavoratori appartenenti a categorie che normalmente non rientrano tra i beneficiari di Cig e di mobilità, ma che a seguito di un intervento legislativo vengono inclusi nella sfera dei destinatari. Invece i lavoratori beneficiari di trattamenti prorogati sono i dipendenti delle imprese commerciali che occupano da 50 a 200 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano più di 50 addetti e delle imprese di vigilanza (art.7, c.7 L236/1993 e successive modificazioni). Nei confronti di questi ultimi infatti le leggi finaziarie di anno in anno stanno prorogando i trattamenti di integrazione salariale dal 1995. In questo caso l'anticipazione non potrà essere accordata oltre l'anno finanziario. L'INPS ricorda che l'anticipazione inoltre produce la cancellazione del lavoratore dalla relativa lista, con conseguente esclusione di ogni beneficio connesso con detta iscrizione. Nel caso in cui sia prorogato il trattamento di mobilità, al lavoratore che ne ha già fruito non potranno più essere riconosciuti ulteriori periodo di concessione e/o anticipazione dell'indennità stessa. Ancora, l'anticipazione fa venir meno il diritto all'ANF e alla contribuzione figurativa e preclude la possibilità al lavoratore di rioccuparsi presso altro datore di lavoro nei successivi 24 mesi dalla data della corresponsione delle somme anticipate. E' bene ricordare che l'anticipazione è concessa ai sensi della Legge 223/91 che riconosce ai lavoratori in mobilità il diritto di richiedere l'erogazione in forma anticipata di tutte le somme che il dipendente avrebbe percepito fino al termine della durata del periodo indennizzato per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa.