L’Inps, con la circolare n. 78 del 23 giugno 2010, ha fornito chiarimenti in merito all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali, con particolare riferimento alla nozione di “produttori di terzo e quarto gruppo” soggetti ad obbligo di assicurazione alla gestione speciale esercenti attività commerciali.

In particolare, l’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali”.
Al riguardo, segnala l’Inps, è sorto il dubbio circa la possibile configurazione di una figura di “produttore libero” diversa da quella richiamata dagli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 , e pertanto non soggetta all’obbligo assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività commerciali.
Con la circolare in commento, il predetto Istituto precisa che il rimando effettuato dall’articolo 44 del D.L. 326/2003 finisce per assoggettare ad obbligo di assicurazione presso la gestione speciale esercenti attività commerciali tutti i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica lettera di autorizzazione, quindi anche i c.d. “produttori liberi”.