L’Inps, con il messaggio n. 31936 del 17 dicembre 2010, ha portato a cinque il numero massimo di rate pagate con un ritardo non superiore a trenta giorni convalidabili per tutte le pratiche di costituzione o riscatto di periodi assicurativi.
L'INPS segnala che in via eccezionale, si era stabilito che per le rate mensili successive alla prima, se il loro versamento risultava effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, era consentita la loro accettazione per non più di due rate (anche non consecutive).
I pagamenti tardivi verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente messaggio e convalidabili in base alla previgente normativa devono essere sottratti al nuovo numero massimo di rate convalidabili.
Restano ferme le decadenze per ritardato pagamento verificatesi entro la data di pubblicazione del presente messaggio in base alla disciplina previgente.