INPS: benefici contributivi alle aziende con contratti di solidarietà
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 13/04/2006, n. 56 ha dettato le istruzioni operative per la fruizione degli sgravi contributivi a favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi in data successiva al 31 ottobre 1997, e che hanno presentato le relative istanze alle strutture Inps entro il 31 dicembre 2002.
Ricordiamo che il beneficio viene riconosciuto per la durata del contratto nel limite massimo di 24 mesi e spetta per ogni lavoratore interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro nella misura superiore al 20% con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.
La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25% ed è elevata al 35% nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%.
Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25% ovvero del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20% ovvero del 30% rispetto a quello contrattuale.
Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.
Per le imprese operanti nella aree degli obiettivi 1 e 2 del regolamento n. 1260/1999 tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30% e 40%.
Infine ricordaimo che la riduzione contributiva non può essere cumulata agli sgravi degli oneri sociali previsti per i territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualsiasi titolo.
Con la circolare l'istituto previdenziale ha anche fornito i codici da utilizzare per l'esposizione dello sgravio sul Mod. DM 10/2.