L'Inps, con la circolare 3/01/2007 n.1, si conforma alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate 30/10/2006 n.118 con la quale è stato precisato che il regime fiscale agevolato di cui all'art. 51, c.2, lett.c) del TUIR trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori part time ove fruiscano dei buoni pasto anche se l'articolazione dell'orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa per il pranzo. Ne consegue precisa l'Istituto previdenziale che detti buoni non concorrono quali compensi in natura nel limite di 5,29 euro giornalieri, a formare la base imponibile sia fiscale che contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.