L'INPS, con la circolare 9/01/2007 n.6, ha fornito alcune precisazioni in merito al campo di applicazione dell'istituto della conciliazione monocratica in caso di mancato versamento dei contributi. PIù precisamente prevede l'INPS qualora l'accordo in sede di conciliazione monocratica si determini su parametri retributivi che si collocano al disotto dei minimali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi va comunque operato con riferimento ai minimali stessi. In merito al termine di pagamento, l'INPS ribadisce che deve essere rispettata la data inserita nel verbale di accordo e che un'eventuale sospensione del termine stesso può derivare solo dalla pendenza di un ricorso sull'esistenza o sulla qualificazione del rapporto presso il competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro. Inoltre richiamando quanto sancito dal Ministero del lavoro, la conciliazione monocratica configura il caso previsto dall'art. 116, c.8, lett.b), della legge 388/2000 consistente nella denuncia spontanea di un'omissione contributiva effettuata prima di contestazioni o di richieste da parte degli enti impositori e finalizzata alla regolarizzazione. Di conseguenza il datore di lavoro è obbligato non solo a versare la contribuzione commisurata alla somma oggetto di conciliazione o ai minimali di legge, se quella conciliata fosse inferiore, ma anche a pagare le somme aggiuntive nella misura prevista per le omissioni contributive. Ciò in quanto il Ministero non ha ritenuto configurabile la fattispecie più onerosa dell'evasione. La determinazione dell'importo dovuto a titolo di somma aggiuntiva va effettuata applicando alla contribuzione dovuta il tasso vigente alla data di pagamento, per il tempo intercorrente tra la scadenza dei singoli periodi di paga fino al termine fissato con il verbale di conciliazione.