INPS: chiarimenti su cumulo pensione e retribuzione
A cura della redazione
L'INPS con un comunicato stampa del 31 gennaio 2003 ha fornito altri chiarimenti in merito al cumulo pensione e retribuzione alla luce delle importanti novità introdotte dall'art. 44 della legge 289/2002.
Soggetti interessati al cumulo - La legge finanziaria 2003 stabilisce che dal 1° gennaio 2003 i titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo senza dover pagare alcuna somma.
Versamento una tantum - Coloro che, invece, all'atto del pensionamento non avevano tali requisiti, hanno la possibilità di ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro a condizione che versino all'Inps una somma una tantum calcolata secondo i criteri stabiliti dalla legge.
La somma dovrà essere versata entro il 17 marzo 2003: si potrà optare per il pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale in cinque rate trimestrali. Chi opta per il pagamento rateale dovrà comunque versare entro il 17 marzo il 30% dell'importo dovuto. Il resto dovrà essere pagato in cinque rate trimestrali comprensive degli interessi legali, che saranno trattenute dall'INPS direttamente sulla pensione.
Per informare i potenziali interessati dell'opportunità offerta dalla legge, l'INPS invierà nel mese di febbraio delle lettere personalizzate (1.000.000 circa) che conterranno tutte le informazioni utili sulla nuova disciplina insieme a due bollettini di conto corrente, uno per il versamento in unica soluzione e l'altro per il versamento del 30%. Sui bollettini sarà indicato l'importo (calcolato dall'INPS) da versare per essere ammessi al regime di cumulo totale.
Regolarizzazione - I pensionati che hanno avuto redditi da lavoro dipendente e autonomo, sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, senza darne comunicazione all'Inps, possono ora regolarizzare la loro posizione.
Per coloro che si avvarranno della sanatoria non saranno applicate sanzioni o penalità.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda alla Sede Inps che ha in gestione la pensione ed effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 17 marzo 2003.