L'INPS con la circolare 19/05/2006, n. 74, facendo seguito all'emanazione del DM 17/11/2005, ha diffusole istruzioni alle quali devono attenersi i datori di lavoro che assumono donne con contratto di inserimento.
Più precisamente oltre a fornire la mappa delle agevolazioni contributive spettanti, l'Istituto previdenziale afferma che la riduzione del 25% non costituisce aiuto di Stato e per questo motivo non soggiace ad alcuna limitazione. Da ciò ne deriva, pertanto, che tale sconto contributivo è concedibile a ogni datore di lavoro per il semplice fatto di aver effettuato assunzioni di donne con contratto di inserimento. Le maggiori agevolazioni contributive, cioè quelle che superano la misura di base del 25%, per essere riconosciute soggiaciono al rispetto delle condizioni imposte dall'Unione europea e spettano solo se la lavoratrice, oltre a risiedere in uno dei territori individuati dal citato Dm 17 novembre 2005, vi presti anche l'attività lavorativa.
Inoltre l'INPS con la stessa circolare ha precisato che:
- gli studi professionali sono esclusi totalmente dalla disciplina del contratto di inserimento;
- gli sgravi non spettano ai datori di lavoro dei settori della costruzione navale e dell'industria carboniera;
- non è applicabile, come previsto per i CFL, l'ulteriore incentivo di un anno di sgravio contributivo, nel caso in cui il contratto venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
- in caso di assunzione di disabili gli incentivi contributivi sono cumulabili con l'altro sgravio di cui alla legge 68/99;
- le agevolazioni spettano anche in caso di assunzioni di stranieri extracomunitari.