Inps, chiarimenti sul diritto dei frontalieri alla disoccupazione agricola
A cura della redazione
L'Inps, con la circolare n. 136 del 28 ottobre 2010, ha fornito chiarimenti in merito al diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.
Con la circolare n. 85 del 1° luglio 2010 sono state emanate disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
La citata circolare ha precisato che le prestazioni di disoccupazione sono esportabili e, cioè, pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Tuttavia, in determinati casi e in presenza di particolari condizioni, è previsto che lo Stato di residenza sia tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata che abbia svolto la sua ultima attività lavorativa in un altro Stato membro.
In particolare il lavoratore frontaliero ha diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004). Infatti, il frontaliero risiede in modo stabile (rientrandovi giornalmente o settimanalmente) in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita l’attività lavorativa ed in caso di disoccupazione completa (cessazione del rapporto di lavoro) perde ogni legame con lo Stato membro di occupazione e deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza.
La legislazione italiana, però, prevede alcune peculiarità con riferimento alla previdenza agricola e alla relativa indennità di disoccupazione, che rendono inapplicabili ai lavoratori agricoli frontalieri le disposizioni comunitarie previste per gli altri lavoratori frontalieri.