INPS: chiarimenti sul regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi
A cura della redazione

La circolare in questione (66/2008) è volta a fornire alcuni chiarimenti in merito alla distinzione operata dal legislatore tra omissione ed evasione contributiva, in relazione al contenzioso amministrativo creatosi nel corso degli anni. La principale novità introdotta è il declassamento della mancata denuncia contributiva mensile, ovvero DM10, da fattispecie riconducibile all'evasione (reato grave) a fattispecie riconducibile all'omissione contributiva (reato meno grave), con conseguente applicazione di un regime sanzionatorio meno severo.
Definizione legislativa - La circolare n.66/2008 riepiloga le definizioni fino ad ora prodotte dal legislatore, in particolare l'art. 116, c. 8 della legge 388/2000 sul tema dell'omissione e dell'evasione contributiva. L'omissione contributiva viene riferita ai casi di mancato pagamento di contributi e premi (il cui ammontare è rilevabile dalle denunce/registrazioni obbligatorie), l'evasione contributiva è delineata in termine più favorevoli al datore di lavoro (rispetto alla previgente disciplina). Infatti tale disposizione specifica che l'evasione contributiva si riferisce al caso in cui il datore di lavoro manifesta un'intenzione specifica a non versare i contributi e i premi, occultando il rapporto di lavoro in essere e le retribuzioni erogate. E' chiaro l'intento del legislatore di fare leva sull'esplicito elemento psicologico dei intenzionalità a non versare i contributi da parte del datore di lavoro, ma solamente in relazione all'evasione contribuiva nell'ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate.
Casi di omissione contributiva - Qui di seguito vengono elencati i casi di omissione contributiva:
- Retribuzioni imponibili ai foni contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato;
- Differenze tra importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall'azienda;
- Contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento. La circolare n. 66 precisa che si deve ricondurre alla fattispecie dell'omissione contributiva anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto, nei termini di legge, alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda.
Sgravi/agevolazioni contributive indebite - La circolare precisa che nelle ipotesi di conguaglio sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza di presupposti di legge, queste ultime devono essere ricondotte alla fattispecie delle omissioni contributive e pertanto essere sanzionate con le somme aggiuntive previste dalla lettera a) dell'art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000.
Sarà compito,quindi, delle strutture territoriali applicare le nuove direttive introdotte dalla circolare 66/2008 per tutti i casi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito alla data di emanazione della circolare in commento.
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