L'INPS, con il messaggio 27/04/2007 n.10602, ha fornito precisazioni in merito alle conseguenze derivanti dall'irregolare versamento dei contributi a favore dei cococo. In particolare l'art. 2, c.29 della L. 335/95 riconosce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento ai soli collaboratori che hanno corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito fissato per gli iscritti alla gestione commercianti. L'INPS in sostanza precisa che se la contribuzione versata risulta eccedente rispetto al dovuto, verrà liquidata la pensione calcolata sulla base della sola contribuzione dovuta senza tener conto del contributo effettivamente versato. Le eccedenze verranno rimborsate nei termini prescrizionali. Se invece la contribuzione versata è risultata inferiore a quella dovuta l'INPS distingue il caso in cui i termini sia prescritti dal caso in cui non lo siano ancora. Nel primo caso l'INPS non può più esigere la contribuzione nè i soggetti interessati effettuare i versamenti volontari. Nel secondo caso invece una volta individuata l'aliquota effettivamente dovuta la durata assicurativa da riconoscere e verificata la sussistenza dei requisiti verrà erogata la prestazione pensionistica in forma provvisoria sulla base della sola contribuzione esistente avviando nel frattempo l'azione di recupero della contribuzione non versata.