L'Inps con la circolare 11/02/2009 n.16 fissa l'ammontare della contribuzione dovuta nel 2009 da parte di artigiani e commercianti. La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all'età del soggetto stesso. In particolare:
1) ARTIGIANI. Titolare o collaboratore con età superiore a 21 anni:
- Il Minimale 2009 é Euro 14.240,00 e i relativi contributi sul minimale sono pari al 20,00%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 20,00% per redditi compresi tra Euro 14.240,01 e Euro 42.069,00 e al 21,00% tra Euro 42.069,01 e Euro 70.115,00;
Collaboratore con età inferiore a 21 anni:
- il Minimale 2009 é sempre di Euro 14.240,00 e i contributi sul minimale sono pari al 17,00%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 17,00% per redditi compresi tra Euro 14.240,01 e Euro 42.069,00 e al 18,00% tra Euro 42.069,01 e Euro 70.115,00.
2) COMMERCIANTI: Titolare o collaboratore con età superiore a 21 anni
- il Minimale 2009 é Euro 14.240,00 e i relativi contributi sul minimale sono pari al 20,09%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 20,09% per redditi compresi tra Euro 14.240,01 e Euro 42.069,00 e al 21,09% tra Euro 42.069,01 e Euro 70.115,00;
Collaboratore con età inferiore a 21 anni
- il Minimale 2009 é sempre di Euro 14.240,00 e i contributi sul minimale sono pari al 17,09%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 17,09% per redditi compresi tra Euro 14.240,01 e Euro 42.069,00 e al 18,09% tra Euro 42.069,01 e Euro 70.115,00.
Collaboratori - In caso di collaboratori familiari la contribuzione sul reddito eccedente il minimale va calcolata come segue:
- nelle imprese familiari legalmente costituite sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle imprese non costituite in imprese familiari il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota di reddito non superiore al 49% del reddito globale di impresa.
Massimale - Per l'anno 2009, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a Euro 70.115,00 (dato da Euro 42.069,00 + Euro 28.046,00).
Contributo di maternità - Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in Euro 0,62 mensili. Il contributo per la maternità è stato aggiunto agli importi dovuti per la contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.
Modalità di versamento - I contributi devono essere pagati mediante il modello F24, siano o meno titolari di partita IVA, alle seguenti scadenze: - 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2010 per il versamento del contributi dovuti sul minimale; - entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2008, primo e secondo acconto 2009.