INPS: Crediti di lavoro, prescrizione e procedure concorsuali
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 17/03/2006 n.8538, ritorna sui propri passi e precisa che il principio secondo il quale la domanda di intervento del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro può essere presentata entro un anno dalla chiusura del fallimento, trova applicazione anche con le altre procedure concorsuali ed in particolare con l'amministrazione straordinaria.
Relativamente agli atti interruttivi della prescrizione l'INPS ribadisce che la domanda di ammissione del credito allo stato passivo del fallimento da luogo all'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura. Ne consegue che la domanda di intervento del Fondo di garanzia potrà essere presentata entro un anno dalla chiusura del fallimento o delle altre procedure concorsuali.
Relativamente all'amministrazione straordinaria l'anno di prescrizione decorrerà dalla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente ovvero d'ufficio.