Inps, cumulo redditi da lavoro autonomo, entro il 30 settembre le dichiarazioni
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 23710 del 21 settembre 2010, ha reso noto che I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2009, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2010 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2009.
L'Inps fa presente che l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa utilizzando il Modello 503 AUT. Sono considerate valide anche le dichiarazioni rese senza utilizzare tale modulo.
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo in quanto dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima in quanto dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.