L'INPS, con il messaggio 22/05/2007 n. 12768, fa seguito alle istruzioni operative diffuse con la circolare 76/2007 in merito alla liquidazione delle prestazioni economiche di malattia riconosciute ai collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata ex art.2, c.26, L. 335/1995, per fornire ulteriori precisazioni, escludendo dal beneficio le c.d. minicococo. Nel fornire le istruzioni alle proprie sedi periferiche il messaggio 12768/2007 ricorda che i collaboratori a progetto e le categorie assimilate destinatari delle prestazioni temporanee economiche di malattia devono intendersi i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori a progetto. Risultano pertanto esclusi quelli che invece nella circolare 76/2007 erano stati inclusi tra i beneficiari: le minicococo, ossia i titolari di rapporti inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e percettori di un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente. Inoltre continua l'INPS tra le categorie dei soggetti esclusi dall'indennità di malattia vi sono anche le collaborazioni "tipiche" (esonerate dal progetto ai sensi dell'art. 62 della Riforma Biagi) quali: l'amministratore, il sindaco ed il revisore delle società, delle associazioni e degli altri enti con o senza personalità giuridica, il liquidatore di società, i professionisti ed i titolari di rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., i venditori porta a porta e gli associati in partecipazione.