L'INPS con due messaggi 228/2006 e 256/2006 ha negato che possa essere concesso il congedo straordinario ex lege 104/92 al genitore impegnato ad assistere il figlio con handicap ricoverato a tempo pieno in ospedale anche quando la presenza del genitore viene richiesta e certificata dal luogo di ricovero. In particolare l'art. 33 della legge 104/92 riconosce il congedo straordinario al geneitore che assiste il figlio disabile purchè quest'ultimo non sia ricoverato presso istituti specializzati a tempo pieno. L'INPS sul punto precisa che per ricovero a tempo pieno deve intendersi quello in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte delal stessa presso una struttura adibita all'accoglimento degli handicappati, che il rientro a casa del disabile seppur nelel ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno, che anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera è da intendersi effettuato presso istituti specializzati. Inoltre l'INPS con il messaggio 256/2006 ha precisato che il ricovero finalizzato a un intervento chirurgico è da considerarsi a tempo pieno e pertanto non da diritto al congedo straordinario.