INPS: Fondo Garanzia TFR, crediti di lavoro e cessazione del rapporto
A cura della redazione
L'Inps con il messaggio 28/11/2005, n. 38889 alcune indicazioni alle proprie sedi per gestire le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro che ha lo scopo di garantire al lavoratore (apprendisti compresi) o ai suoi eredi il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi, in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 2 L. 297/1982 e art. 2 D.Lgs. 80/1992).
In particolare gli importi erogati a titolo di crediti di lavoro sono incumulabili fino a concorrenza degli importi con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi precedenti, con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi e con l'indennità di mobilità.
I punti centrali del nuovo intervento dell'INPS sono i seguenti:
Trattamenti di CIGS: L'INPS non prenderà in considerazione le domande di TFR nel caso in cui risultino erogati trattamenti di CIGS dopo la cessazione del rapporto di lavoro; se la CIGS inoltre risulti erogata nei periodi coincidenti con la richiesta di crediti di lavoro, quest'ultima non potrà essere accolta;
- Pluralità di rapporti di lavoro: il lavoratore occupato in due rapporti part time contestuali può chiedere per ciascun rapporto l'attivazione del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro qualora in entrambi i rapporti il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedure concorsuali;
- Affitto di ramo di azienda: in presenza di distinte domande di attivazione del Fondo in caso di affitto di ramo di azienda e di sottoposizione a procedura concorsuale delle due imprese (cedente e cessionaria), il nuovo messaggio dà le indicazioni operative per la gestione delle due domande presentate dal lavoratore a cui spetta pro-quota il pagamento del TFR in base a quanto stabilito col recente messaggio 38213/2005.