L'INPS, con la circolare 15/03/2006 n.44, ha fornito le istruzioni operative per fruire delle agevolazioni previste per chi assume lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.13, lett. b) del Dlgs 276/2003. La disposizione legislativa in particolare prevede benefici a favore delle agenzie di somministrazione che assumono con contratti di lavoro non inferiori a 9 mesi, lavoratori svantaggiati che ricevono un trattamento economico di disoccupazione, mobilità ovvero altro sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione, dove per lavoratori svantaggiati si intendono quelli elencati nell'art. 2, lett. f) del Regolamento CE 2204/2002 nonchè quelli di cui all'art. 4 della legge 381/91. Il beneficio in particolare consiste nella detrazione dalla retribuzione lorda dell'importo dell'indennità che l'INPS continua a erogare e nello sconto dai contributi complessivamente dovuti di una somma pari ai contributi figurativi riconosciuti sull'indennità previdenziale. La doppia agevolazione ha una durata di 12 mesi e comunque viene meno alla scadenza del trattamento previdenziale. La procedura che le agenzie devono seguire è questa: deve essere inoltrata apposita richiesta all'INPS per ciascun lavoratore assunto dell'ammontare lordo della prestazione previdenziale erogata e la relativa durata, nonchè la misura della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa e la relativa durata. Questi dati verranno utilizzati dall'agenzia di somministrazione per determinare l'effettivo trattamento retributivo a suo carico nonchè per determinare lo sconto contributivo pari ai contributi figurativi. Inoltre ricorda la circolare non dovrà essere assoggettata a contributi in busta paga l'importo pari alla misura dell'indennità a carico dell'INPS. Per fruire delle agevolazioni sono stati introdotti nuovi codici tipo contribuzione M1, M2 e M3 con cui indicare nelle denunce i lavoratori. Nel quadro B del DM10 le agenzie dovranno riportare l'ammontare complessivo della retribuzione e i contributi calcolati applicando l'aliquota intera prevista per il settore. Lo sconto pari ai contributi figurativi dovrà essere invece esposto nel quadro D con il codice L608. Dell'agevolazione dovrà essere fatta menzione anche nella denuncia e-mens dove oltre al codice tipo contribuzione dovrà essere indicato l'imponibile previdenziale complessivo corrispondente a quello riportato nel DM10.