L'INPS, con il messaggio 1/08/2006 n.21502, facendo seguito al precedente 17740/2006 fornisce ulteriori precisazioni in merito alla fruizione dell'assegno mensile riconosciuto ai disoccupati rientranti nel programma PARI (il programma d'azione per il reimpiego dei lavoratori svantaggiati previsto dal Ministero del lavoro) che partecipano ad un corso di formazione. I soggetti interessati sono: donne in reinserimento nel mercato del lavoro, lavoratori con più di 45 anni espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, lavoratori socialmente utili a carico del Fondo nazionale per l'occupazione, lavoratori in mobilità non finalizzata all'ottenimento della pensione, lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione straordinaria e altri soggetti individuati in collaborazione con le regioni e le province sulla base delle peculiari caratteristiche di debolezza del mercato del lavoro locale. Gli incentivi previsti, in alcuni casi cumulabili tra loro, consistono in: - un contributo di 1.000 euro finalizzato alla formazione di ognuno dei lavoratori che risulteranno destinatari; - un contributo di 5.000 euro in favore delle imprese per ogni lavoratore assunto dalle stesse a tempo indeterminato con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali; - un sussidio di 450 euro mensili per un massimo di 10 mesi ai lavoratori che aderiscono a spedifici piani di inserimento o reinserimento lavorativo; - un incentivo di 4.500 euro in due tranches di pari importo ai lavoratori che intendono intraprendere un'attività lavorativa autonoma, individuale o associata. L'erogazione dei primi due contributi è di competenza di Italia Lavoro spa, mentre per gli altri provvede l'INPS. In merito a quanto è di competenza dell'Istituto previdenziale, sono state fornite le seguenti precisazioni: - per la partecipazione a corsi di formazione è prevista la sospensione del pagamento del sussidio per l'intero periodo di svolgimento del corso fatta eccezione per i seguenti casi: il corso non compromette l'andamento del percorso di reinserimento o di inserimento; il corso è parte di un percorso di reinserimento o inserimento; l'interessato non percepisce altri sussidi per la partecipazione al corso medesimo con oneri a carico degli enti pubblici. - per coloro che percepiscono un'indennità di disoccupazione i sussidi possono essere riconosciuti soltanto ai lavoratori che al momento della loro concessione non siano percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione o inoccupazione. - per la sospensione del pagamento del sussidio in caso di variazioni rilevanti per l'eventuale sospensione o decadenza dal sussidio, i nominativi dei lavoratori interessati devono essere individuati dalla regione competente e comunicati da questa a Italia Lavoro che a sua volta li trasmetterà all'INPS.