Con messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sulla disciplina introdotta dal D.L. 185/2008, convertito da L. 2/2009, in materia di indennità di disoccupazione non agricola che, si ricorda, è stata allargata sia in termini di durata, che in termini di beneficiari e di settori di lavoro.
Novità: nelle ipotesi in cui manchi l'intervento degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalla normativa di cui sopra (in particolare, art. 19 comma 1, L. 2/2009) si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che, a tal proposito, la comunicazione del datore di lavoro ex art. 19, comma 1 bis, deve contenere, oltre alla data di sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, anche i nominativi dei lavoratori interessati e la dichiarazione che subordina l'eventuale ricorso ai trattamenti di CIGS e mobilità in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere a) e c) del citato comma 1.
Tale previsione riguarda, in via sperimentale per il triennio 2009/2011, anche i lavoratori sospesi o licenziati con la qualifica di apprendista.