L'INPS, con la circolare 6/10/2006 n.107, conformandosi alla sentenza del TAR del Lazio del 10/10/2005 n.8138, ha reso noto che l'integrazione salariale straordinario spetta sia ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato sia a quelli assunti con contratto di formazione e lavoro. Originariamente l'Istituto previdenziale, con la circolare 84/1988 aveva escluso che la CIGS potesse essere estesa anche ai CFL data l'incompatibilità tra la durata del contratto di formazione fissata in 24 mesi ed il regime giuridico del trattamento straordinario di integrazione salariale. Sul punto era intervenuto il Consiglio di Stato che, con la decisione 1412/1996 aveva epressamente affermato che seppur i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro differiscono rispetto al rapporto di lavoro subordinato, entrambi i rapporti sono accumunati dall'identità della causa del negozio giuridico individuabile nel sinallagma lavoro contro retribuzione. Allo stesso modo la Corte di Cassazione (sentenza 18296/2002 e precedenti) ha stabilito che l'incompatibilità supposta dall'INPS nella durata del CFL pari a 24 mesi è agevolmente superata in quanto la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in CIGS del lavoratore con CFL è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio analogalmente ai casi di gravidanza, puerperio e malattia.