INPS: Integrazioni salariali ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato
A cura della redazione

La corte di cassazione con le pronunce n. 16235 del 2002 e n. 453 del 2003 ha innovato l'indirizzo precedente della Corte stessa risalente alla sentenza n. 4098 del 1981 relativa al calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda (come richiesto dal'art. 8 della legge n. 457/72) al fine di beneficiare delle integrazioni salariali in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
Il recepimento di tali pronunce in merito alla rilevanza, oltre che del lavoro effettivo anche delle giornate per le quali esiste una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro, al fine di raggiungere il requisito occupazionale (180 giorni), risulta in linea con la progressiva tendenza del sistema normativo della previdenza agricola (sia per gli aspetti relativi ai datori di lavoro che per quelli concernenti i lavoratori) a confluire nel sistema previdenziale generale, con estensione al primo delle regole già in essere del secondo.
La circolare prosegue affermando che, qualora non fosse raggiunto il sopra citato requisito occupazionale dei 180 giorni, le eventuali controversie intentate dal singolo sono di competenza del Giudice ordinario e che la relativa azione giudiziaria soggiace ai termini di cui all'art. 47, c. 3, del D.P.R n. 639/70, come sostituto dall'art. 4 della legge 438/2002, essendo l'integrazione salariale agricola un trattamento previdenziale la cui erogazione è affidata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Pertanto le Direzioni di istituto, in sede di verifica del requisito occupazionale di oltre 180 giornate di lavoro effettivo, terranno conto anche delle giornate di infortunio, malattia e assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
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