L'INPS, con la circolare 13/10/2006 n.111, ha fornito precisazioni in merito alle novità contenute nell'art. 36bis del DL 223/2006 convertito nella legge 248/2006. I chiarimenti di maggiore interesse sono i seguenti: - Se gli ispettori INPS durante l'accertamento verificano la presenza di irregolarità che possono giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione ne daranno comunicazione anche per via telematica alla DPL a cui è attribuito il compito di sospendere i lavori nei cantieri. - E' sanzionabile il lavoratore che non solo non risulta munito del tesserito di riconoscimento, ma anche colui che pur avendolo con se non lo espone. - La maxisanzione per il lavoro nero trova applicazione sia nei confronti dei lavoratori subordinati sia nei confronti dei parasubordinati e degli autonomi che risultano sconosciuti agli enti previdenziali. Gli autonomi sono in nero quando non risultano iscritti alla camera di commercio, nè ai relativi albi di categoria, nè agli enti previdenziali. - La sanzione civile per omesso versamento dei contributi pari a 3 mila euro trova applicazione nel momento in cui risulta già scaduto il termine per il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di paga in corso al momento dell'accertamento.