L'INPS, con il messaggio 05/10/2007 n.24300, ha istituito due nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 per recuperare gli arretrati contributivi riferiti alle misure compensative della previdenza complementare per i periodi pregressi: il TF11 relativo ai contributi versati alla previdenza complementare ed il TF12 per quelli versati al fondo tesoreria.

Come si ricorderà al fine di rendere meno oneroso possibile il versamento che i datori di lavoro devono effettuare del TFR alla previdenza complementare e al fondo tesoreria INPS, il legislatore ha previsto una serie di misure compensative, tra le quali quella consistente nella riduzione in percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di garanzia del TFR.

Se l'impresa sceglie di non versare il TFR dal mese dell'assunzione il recupero della riduzione contributiva può essere eseguito in unica soluzione anche con riferimento alle quote di TFR arretrate.

L'INPS, a suo tempo con la circolare 70/2007 aveva precisato che il recupero dei contributi poteva avvenire utilizzando i codici TF01 e TF02 previsti per i periodi correnti, ma utilizzati dalle aziende anche per recuperare i contributi riferiti ai periodi pregressi.

In realtà l'Istituto previdenziale, in sede di controllo dei mod. DM10/2  si è trovato nella difficoltà di verificare il corretto recupero dell'esonero contributivo riferito ai periodi pregressi per mancanza di codici tributo ad hoc e in alcuni casi è arrivato all'emissione di note di rettifica e di preavvisi.

Ora, per correggere la situazione, con il messaggio 24300/2007 ha istituito altri due codici tributo previsti per i periodi arretrati (ossia per gli assunti dal 1° gennaio 2007).

Le note di rettifica verranno annullate direttamente dall'INPS senza alcun aggravio amministrativo.