L'INPS, con la circolare 5/01/2006 n.3, ha fornito le istruzioni operative che i datori di lavoro devono osservare per fruire dell'agevolazione contribuiva prevista prevista dall'art.1, comma 361 della Legge Finanziaria 2006. Più precisamente il beneficio contributivo trova applicazione già a partire dal mese di gennaio e quindi con il mod. DM 10/2 in scadenza il 16 febbraio p.v. I soggetti che possono fruirne sono i datori di lavoro tenuti a versare i conributi CUAF. Ne consegue che rimangono esclusi i soggetti che non versano la predetta contribuzione alla gestione prestazioni temporanee prima ancora dell'entrata in vigore della legge 388/2000, come le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, le associazioni sindacali, di categoria e i partiti politici, le aziende operanti all'estero in Paesi con i quali non vigono gli accordi di sicurezza sociale e i giornalisti iscritti all'INPGI per i quali il datore di lavoro versa solo il contributo di maternità dello 0,25%. I datori di lavoro che si avvalgono della nettizzazione dei contributi devono applicare l'aliquota contributiva complessiva al netto della riduzione spettante. Si ricorda che lo sconto contributivo si ottine riducendo la percentuale dei contributi dovuti per l'assegno per il nucleo familiare CUAF. Se il contributo CUAF non è sufficiente si possono ridurre le altre aliquote contributive della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, dando la precedenza ai contributi per maternità e disoccupazione. Pertanto soltanto dopo aver esaurito nell'ordine CUAF, maternità e disoccupazione si può passare ad abbatere le altre aliquote CIG, CIG edilizia, trattamenti di malattia, ecc. E' in ogni caso vietato applicare la riduzione sul contributo destinato al Fondo di garanzia per il TFR.