INPS: istruzioni operative per l'indennità di malattia ai parasubordinati
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 16/04/2007 n.76, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito all'erogazione dell'indennità di malattia ai lavoratori iscritti alla gestione separata ex L. 335/95 così come previsto dalla Legge Finanziaria 2007. Più precisamente l'art.1, c. 788 della L. 296/2006 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e alle altre categorie assimilate iscritte alla gestione separata INPS siano riconosciuta l'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. La misura dell'indennità è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalal normativa vigente per i lavoratori iscritti alla gestione separata. Il contributo mensile minimo dovuto è pari a 266,29 dato dallo 0,50% del minimale contributivo per l'anno 2007 fissato in euro 13.598. L'INPS specifica inoltre che a decorrere dal mese di gennaio u.s. gli ispettori sono abilitati ad effettuare visite domiciliari e ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa dichiarato. Per quanto rigurda la misura e la durata della prestazione l'istituto previdenziale ricorda che per ogni giornata indennizzabile corrisponderà: euro 9,55 se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; euro 14,33 se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; euro 19,11 se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia in un anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni pari ad 1/6 di 365. Per fruire dell'indennità il lavoratore deve presentare il modello MAL.2/GEST.SEP. reperibile sul sito internet o presso gli sportelli INPS nel quale saranno riportati: la durata del rapporto di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l'insorgenza della malattia e l'ammontare degli emolumenti lordi percepiti nell'anno di insorgenza dell'evento morboso ed in quello precedente.