L'INPS, con la circolare 9/05/2006 n.69 ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici di cui al DLgs 42/2006. Tra le principali precisazioni fornite dall'istituto previdenziale si segnalano le seguenti: - Raccordo con le altre disposizioni sul cumulo: Nel definire i soggetti destinatari è necessario chiarire il raccordo fra la normativa in esame e le altre disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi. L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 42/2006 fa salve tutte le predette normative e, quindi, continuano ad applicarsi le norme in materia di cumulo dei contributi versati all'INPS e all'ENPALS, all'INPS e all'INPGI, nonché all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. E', quindi, fatta salva la facoltà dell'assicurato, ove ricorrano le rispettive condizioni di legge, di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi, ovvero con l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto. Allo stesso modo, deve intendersi il raccordo tra la normativa prevista dal decreto legislativo in oggetto e la disciplina sul cumulo dei periodi contributivi contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997. Tale ultima disposizione è riferita ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo. Pertanto, è applicabile, in alternativa alle altre norme in materia di cumulo dei periodi contributivi già menzionate, a quegli assicurati che possiedono contributi negli enti previdenziali pubblici solo a partire dal 1° gennaio 1996 e possiedono contributi nelle Casse privatizzate di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 non anteriori alla data di adozione del sistema contributivo fissata dalle delibere adottate dalle Casse medesime. - Raggiungimento dei requisiti per la pensione in un Fondo - la totalizzazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché, come già precisato, l'interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico. - Calcolo del pro rata - ciascuna gestione provvede a liquidare il trattamento "pro quota" di competenza, tenendo conto, esclusivamente, dei propri periodi di iscrizione. - Conversione dei periodi di iscrizione - I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri: sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa; settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa; trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa. Tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione. - Pagamento dei trattamenti - Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. L'INPS è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.