L'INPS, con la circolare 14/04/2006 n.57, ha fornito le istruzioni operative per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato a seguito delle modifiche disposte dal Dl 2/2006 convertito nella legge 81/2006. Più precisamente a decorrere dal 1/01/2006 non trova più applicazione l'art. 28 del DPR 488/68 secondo il quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui le stesse non fossero state superate dal salario contrattuale. Trova invece applicazione la Legge 81/2006 secondo la quale la retribuzione da assumere quale base del calcolo contributivo non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli. In ogni caso devono essere rispettati i minimali di legge fissati per l'anno 2006 in euro 36,14 (misura minima giornaliera) e in euro 6,25 (misura minima oraria nel caso di part time orizzontale). Secondo l'INPS la predetta novità normativa trova applicazione non solo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, ma anche nei confronti dei Piccoli coloni, compartecipanti familiari e compartecipanti individuali. Sul punto è stato comunque inoltrato apposito quesito al Ministero del lavoro. Sostanziali novità si hanno anche nella compilazione della dichiarazione trimestrale (DMAG- UNICO): - nelle dichiarazioni del 2006 le retribuzioni di tipo ordinario vanno sempre denunciate anche nel caso di operai a tempo determinato; - se il datore di lavoro integra l'indennità erogata dall'INPS o dall'INAIL, il campo retribuzioni dovrà sempre essere avvalorato; - per gli operai a tempo determinato con codice contratto 014 (per i LSU) e 038 (per i PIP) il campo retribuzioni non dovrà essere mai avvalorato. Infine per i compartecipanti individuali con codice contratto 020 e o21 il campo retribuzioni non dovrà mai essere avvalorato in attesa della risposta ministeriale.