L’inps, con il messaggio n. 9085 del 19 aprile 2011, ha fissato nella misura dell’80% l’erogazione delle provvidenze economiche a favore di lavoratori/apprendisti sospesi o licenziati.
L’Inps rammenta che per tutto il 2011 l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi/licenziati) ovvero con requisiti ridotti (lavoratori sospesi) spetta nella misura del trattamento equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga. Quindi, anche per l'anno in corso, la misura dell'indennità in oggetto è pari all'80% della retribuzione.