INPS: lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto con le regole dell'industria
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 5/09/2005 n.102, ha fornito le istruzioni operative per la restituzione delle maggiori prestazioni di malattia erogate dal mese di gennaio 2005 a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Infatti come si ricorderà la Finanziaria 2005 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2005 i trattamenti economici previdenziali di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto vengano erogati secondo le disposizioni normative, le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
Per regolarizzare i periodi pregressi e restituire all'INPS le maggiori prestazioni erogate le aziende hanno tempo fino al 16 dicembre 2005 con il mod. Dm10.
Più precisamente l'importo dovuto va indicato in uno dei quadri B/C del mod. Dm10 utilizzando il codice di nuova istituzione M209. Nessun dato va riportato nelle caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Per recuperare il contributo non più dovuto del 2,22% i datori di lavoro interessati indicheranno l'importo nel quadro D del modello DM 10 utilizzando il codice di nuova istituzione L209.
L'Istituto previdenziale precisa che i trattamenti previdenziali di malattia diversi o aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria relativi a disposizioni previgenti, sono da intendersi non più dovuti per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2005 nonchè limitatamente alle giornate successivie al 31 dicembre 2004 per quelli in corso alla predetta data.
Per gli eventi iniziati nel 2004 e proseguiti senza soluzione di continuità anche nel 2005 il diritto alla prestazione per il periodo residuo di malattia permane a condizione che alla data del 1° gennaio 2005 l'evento risulti indennizzabile sulla base della normativa applicata ai lavoratori del settore industria e sencondo i relativi criteri.