L'INPS con il messaggio n. 20819/2009 ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola per i cittadini comunitari.
L'INPS precisa quanto segue: "considerata la recente introduzione della richiesta dell'esibizione del titolo di soggiorno, non prevista finora per la liquidazione delle prestazioni di DS agricola relative all'anno precedente - che in caso di impossibilità, da parte dell'utente comunitario, di produrre il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato o richiesto nell'anno 2008, si possa accettare il titolo o la richiesta di iscrizione anagrafica se ottenuto o presentata nell'anno in corso (2009), anche in data successiva alla presentazione della domanda di DS agricola, stante che la presenza delle registrazioni contributive conseguenti ad attività lavorativa svolta in Italia avvalora la condizione di effettiva permanenza sul territorio nazionale.
Tale deroga si intende applicabile soltanto per le liquidazioni delle prestazioni di DS agr. effettuate nell'anno 2009, considerando l'opportunità di un "periodo transitorio", per consentire ai cittadini comunitari che richiedono prestazioni di tipo contributivo di adeguarsi alla nuova prassi amministrativa".