L'INPS, con il messaggio 2/11/2006 n.28895, ha precisato che in caso di mancato versamento dei tributi da parte del lavoratore dipendente in luogo della citazione in giudizio, i funzionari della riscossione possono impartire al datore di lavoro l'ordine di pagare direttamente al Concessionario 1/5 della retribuzione da corrispondere al dipendente. Il pignoramento nella misura di un quinto viene applicato anche sullo stipendio non corrisposto e maturato anteriormente alla data della notifica dei funzionari della riscossione e sulle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (TFR). Questa disposizione introdotta dal DL 203/2005 e recentemente modificata dal DL 262/2006 trova applicazione non solo nei confronti del lavoratore subordinato, ma anche in ogni altra ipotesi di lavoro come ad esempio le cococo e il lavoro a progetto. Inoltre l'INPS ricorda che sono stati ampliati i poteri degli agenti della riscossione in materia di privacy essendo consentito loro adesso di accedere gratuitamente a tutti i dati rilevanti per l'attività di riscossione detenuti da qualsiasi ufficio pubblico, anche in via telematica, senza che per la loro trattazione sia necessario effettuare l'apposita informativa al Garante della privacy.