L'INPS, con il messaggio 30861/2006, ha precisato che in caso di concessione di CIGS e mobilità in deroga rispetto alla normativa vigente, la riduzione della relativa indennità trova applicazione a decorrere trascorsi 12 mesi continuativi di erogazione della prestazione per ogni singolo lavoratore. Originariamente l'Istituto previdenziale, con il messaggio 23908/2006, aveva precisato che la riduzione doveva prendere a riferimento l'anno solare, con la conseguenza che dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del primo periodo di fruizione, inizia a decorrere la prima proroga e le relative prestazioni sono soggette alle riduzioni previste dalla legge. Tale criterio però non è risultato equo soprattutto nei casi di concessione dei trattamenti in periodi prossimi alla scadenza dell'anno solare. Sul punto è intervenuto anche il Ministero del lavoro, che rispondendo ad un'istanza di interpello (nota 6054/2006) ha reso noto che in attesa di definire tutte le problematiche legate alle deroghe in materia di ammortizzatori sociali per crisi settoriali, è opportuno per motivi di equità rivedere i criteri di applicazione sugli abbattimenti della CIGS e mobilità in caso di proroga. Ne consegue che analogamente a quanto avviene per la mobilità, l'abbattimento dei trattamenti deve operare una volta trascorsi 12 mesi continuativi di erogazione per ogni singolo lavoratore.