L'INPS, con la circolare 27/01/2006 n.9, ha precisato che non è necessario per gli artigiani senza dipendenti presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività oppure per ottenere la concessione edilizia. A seguito di alcune risposte fornite dal Ministero del lavoro in merito all'obbligo di richiedere il DURC in sede di partecipazione ad appalti pubblici o al fine di eseguire lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione o soltanto alla DIA, l'INPS ha ritenuto opportuno riepilogare la situazione in merito al Documento Unico di regolarità contributiva e agli obblighi che ne derivano. Più precisamente, richiamando la nota del minlavoro del 5/12/2005, l'INPS ha ricordato che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti sono esonerati dal richiedere il DURC. Ciò in quanto la norma fa riferimento a imprese esecutrici e non al lavoro autonomo, prevedendo per questi ultimi solo l'obbligo di dimostrare l'idoneità tecnico professionale. Invece per le imprese esecutrici viene richiesto espressamente anche l'obbligo della regolarità contributiva. Sullo stesso argomento il Minlavoro è ritornato con un'altra nota del 22/12/2005 ribadendo il suddetto esonero e precisando che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e nel caso delle imprese edili il DURC deve essere rilasciato dalle Casse edili. Sulla base di questi chiarimenti l'INPS ha sottolineato che nel caso in cui un lavoro debba essere svolto da una ditta artigiana senza dipendenti non è necessario che venga elaborato e presentato il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edile. Se invece la richiesta riguarda un artigiano che ha dipendenti in forza, sia che l'attività venga esercitata individualmente o in società la regolarità contributiva interesserà non solo la contribuzione dei dipendenti ma anche quella a carico dell'artigiano. Inoltre se l'artigiano si avvale di familiari come coadiuvanti ai fini del DURC non può essere assimilato ad un'impresa con dipendenti. Cosa diversa è se oltre ad avere familiari l'artigiano ha in forza anche dipendenti. Infatti in questo ultimo caso la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi. Si coglie infine l'occasione per ricordare che l'art. 1, c.553 della Legge 266/2005 ha previsto che le imprese di tutti i settori presentino il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti. Sul punto l'istituto previdenziale fornirà le proprie delucidazioni.