L'INPS, con la circolare 7 giugno 2006 n.78, ha precisato che quando un familiare coadiutore partecipa all'attività con carattere di abitualità e prevalenza e non è configurabile un rapporto di lavoro dipendente, il medesimo coadiutore ha diritto anche in assenza di un obbligo di iscrizione del titolare, alla tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori. Ne consegue che in tali fattispecie l'imprenditore è iscritto quale titolare non attivo, ai soli fini dell'imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari, secondo le procedure in atto per i preposti all'attività commerciale. L'Istituto previdenziale fornisce la predetta soluzione alla problematica avanzata relativa al caso in cui il titolare dell'impresa non è in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'INPS (ad esempio perchè si dedica ad un'altra attività con carattere di abitualità e prevalenza) e un parente o affine entro il terzo grado del medesimo titolare partecipa al lavoro aziendale con tutti i requisiti di legge. L'INPS coglie anche l'occasione per riepilogare la normativa che regolamenta la materia (Legge 613/66, L. 662/96 e L. 233/90) e conclude ricordando che i più recenti orientamenti giurisprudenziali tendono ad assimilare con riguardo al versamento della contribuzione i lavoratori autonomi che non hanno la disponibilità giuridica della loro posizione previdenziale ai lavoratori dipendenti.