L’Inps, con il messaggio n. 3605 dell’11 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti in merito al mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.

L'Istituto con la circolare n. 163 del 1984 aveva sostenuto l'iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.
Tale linea interpretativa è stata ribadita con la circolare 70/2004, purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.
La posizione assunta dall'Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto.
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento con la sentenza della corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.
Con il presente messaggio l’Inps avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale ha ritenuto opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella circolare 70/2004 e consentano in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.