I contributi volontari possono essere versati in presenza di qualsiasi contratto part time e non più solamente con quello verticale (Circ. INPS 23/02/2006 n.29). Originarimente l'interpretazione dell'istituto previdenziale era quella di consentire al solo lavoratore con contratto part time verticale di coprire i periodi privi di contribuzione previdenziale perchè non lavorati con la prosecuzione volontaria. E questo per il fatto che la condizione per poter accedere ai predetti versamenti consistente da un lato nella mancata prestazione lavorativa e dall'altro l'assenza della contribuzione obbligatoria. Ne derivava che la prosecuzione volontaria risultava incompatibile con quei tipi di part time come quello orizzontale dove l'attività lavorativa viene sempre prestata quotidianamente anche se ad orario ridotto. L'INPS invece adesso ritorna sui propri passi e fornisce un altro orientamento alla luce anche delle nuove disposizioni contenute nel Dlgs 276/2003. In particolare la prosecuzione volontaria trova applicazione nei casi di part time verticale e orizzonatale con prestazioni in ciascuna settimana. Nel part time verticale, come sopra detto, la contribuzione volontaria andrà a coprire i giorni di non lavoro, mentre nel caso del part time orizzontale andrà a coprire i casi in cui non viene resa l'attività lavorativa in una determianta settimana. In entrambi i casi deve comunque essere osservato il requisito minimo consistente in almeno un anno di contribuzione effettiva versata.