INPS: precisazioni in merito alla proroga di CIGS e mobilità in deroga
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 5/09/2006 n.23908, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla concessione e alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente.
In particolare il messaggio ricorda che nei decreti interministeriali di concessione dei trattamenti di Cigs e di mobilità in deroga è previsto che l'Inps, ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stabilite in ciascun decreto, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia.
Ne consegue che è necessario che le risorse assegnate siano correttamente utilizzate e che le spese non superino gli stanziamenti assegnati.
Gli importi delle prestazioni da erogare, sulla base dei suddetti decreti in deroga, in caso di proroghe sono soggetti alle riduzioni previste dalla legge finanziaria dell'anno di riferimento.
In sostanza, le leggi finanziarie stabiliscono in caso di proroga dei trattamenti CIGS e mobilità le percentuali di riduzione da applicare ai trattamenti stessi.
Quindi al fine di applicare le riduzioni relative alle proroghe è necessario considerare che il primo periodo di fruizione termina al 31 dicembre: ne deriva che dal 1° gennaio dell'anno successivo la prosecuzione del primo periodo di concessione, anche senza interruzione rispetto al periodo dell'anno precedente, è da considerarsi prima proroga e le relative prestazioni sono soggette alle riduzioni previste dalla finanziaria vigente.