INPS: precisazioni sugli interessi per le prestazioni del Fondo di Garanzia
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 24/11/2006 n.31318, ha fornito precisazioni in merito agli oneri accessori sulle prestazioni a carico del Fondo di garanzia ex lege 297/82 secondo la quale l'Istituto previdenziale è tenuto a corrispondere al lavoratore oltre all'importo dovuto anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettiva soddisfazione.
Ricordiamo che il Fondo è stato introdotto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolevenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.
L'INPS precisa che sui crediti di lavoro riguardanti le ultime tre mensilità di retribuzione gli oneri accessori sono dovuti dalla data di presentazione della domanda così come previsto dal DLgs 80/92, mentre per quanto riguarda il TFR gli oneri accessori sono dovuti dalla data di cessazione del rapporto.