L'INPS, con la circolare 30/12/2005 n.122, ha precisato che la verifica della regolarità contributiva riferita all'intera situazione aziendale va effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta del DURC e se questa manca alla data di redazione del documento stesso. Inoltre relativamente al concetto di intera situazione aziendale è opportuno far riferimento all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Secondo l'Istituto previdenziale un'impresa è regolare quanto soddisfa i seguenti requisiti: - esiste la correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici; - viene accertato che i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo denunciato entro il termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento; - non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; - si è in presenza di richiesta di rateazione con espressione di parere favorevole motivato; - esistono sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legilastive; - è stata inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato documentato il credito; - esistono crediti iscritti a ruolo per i quali risulta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario. Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, invece, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata solo se il ricorso stesso verte su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia minifestamente presentato a scopi dilatori e pretestuosi. Ancora, in presenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata in base all'art. 26 del Dlgs 46/99 in base al quale l'accertamento effettuato dall'ufficio e impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria permette l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. L'INPS ricorda inoltre che la richiesta del DURC può essere effettuata alternativamente per via telematica (dal sito www.sportellounicoprevidenziale.it o www.inail.it oppure www.inps.it) ovvero tramite l'accesso alle strutture territoriali dell'INPS o dell'INAIL. Infine l'INPS precisa che vale la regola del silenzio assenso secondo cui decorsi 30 giorni (salvo eventuale assegnazione al datore di lavoro di altri 10 giorni per richiedere l'integrazione dei dati o delle informazioni) la certificazione si intende rilasciata con attestazione di regolarità contributiva.