L'INPS, con la circolare 32/2006, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla certificazione provvisoria che i lavoratori possono esibire per fruire delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 in attesa che la Commissione medica presso le ASL adotti l'attestazione definitiva. Più precisamente all'Istituto previdenziale è stato chiesto un chiarimento circa la figura del medico da ritenersi abilitato a emettere la certificazione provvisoria. L'INPS precisa che esistono due tipologie di medico ospedaliero: la prima è quella del medico ambulatoriale dove il requisito della specializzazione è posseduto direttamente dallo stesso medico, la seconda è il medico di corsia, ossia appartenente a uno specifico reparto dell'ospedale; in tal caso il requisito specialistico deve essere tenuto dal reparto. Con un altro quesito è stato chiesto quale sia la validità delel certificazioni provvisorie. L'INPS precisa che l'eventuale mancato riconoscimento della grave disabilità da parte della Commissione determina che le prestazioni fruite diventano indebite e come tali vanno recuperate dai lavoratori. Infine un ultimo quesito chiede quale sia la competenza dei dirigenti medici INPS. L'Istituto previdenziale speiga che questi ultimi non possono esprimere un giudizio di merito sulle certificazioni delle ASL, ma possono dare indicazioni di congruità fra patologia e fruibilità dei permessi in situazioni particolari.