INPS: precisazioni sulla sospensione contributiva a seguito di calamità naturali
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 23/03/2007 n.65, ha fornito alcune precisazioni in merito alla sospensione dei contributi a favore delle aziende che operano nei territori colpiti da calamità naturali. In particolare: - i datori di lavoro interessati dal beneficio della sospensione sono quelli del settore privato con sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze di protezione civile. Sono eslcuse le aziende del settore pubblico, i datori di lavoro domestico ed i prosecutori volontari. Tra i beneficiari devono invece ricomprendersi i lavoratori autonomi, gli artigiani, i commercianti e gli iscritti alla gestione separata. - la sospensione dei contributi spetta unicamente all'unità operativa situata nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla collocazione della sede legale. - i soggetti beneficiari che non sono più soggetti passivi INPS (ad esempio per cessazione dell'attività) il versamento dei contributi sospesi deve avvenire in unica soluzione senza aggravio di sanzioni ed interessi entro il 16 giugno p.v.. - nel caso in cui sia stata sospesa la sola quota contributiva a carico dipendente, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2007 o su specifica istanza di parte nei limiti del quinto dello stipendio. Infine conclude l'INPS interessati sono anche i lavoratori residenti nei comuni calamitati, ma dipendenti da datori di lavoro operanti in territori non calamitati, o dipendenti da aziende bancarie, assicurative, o delle imprese a prevalente capitale pubblico o privatizzate successivamente all'evento calamitoso.