INPS: precisazioni sull'indennità di disoccupazione non agricola
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 8/07/2005 n.87, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'indennità ordinaria non agricola dopo le modifiche apportate alla normativa dall'art.13 del DL 35/2005 c.d. decreto competitività.
Relativamente all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per quanto riguarda l'età da prendere in considerazione al fine dell'elevazione della durata della prestazione, da sei a sette mesi e da 9 a 10 mesi, l'INPS precisa che il possesso del requisto richiesto, ossia l'età inferiore, pari o superiore a 50 anni, deve essere accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In merito all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in caso di lavoratori sospesi, la prestazione potrà essere riconosciuta a decorrere dal 17 marzo 2005 nel limite massimo di 65 giornate nell'anno mobile e nella misura del 50% della retribuzione. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e concessi gli ANF.
Infine per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi del settore artigiano, per poter frurie della prestazione è necessario verificare l'appartenenza del datore di lavoro al settore artigiano, controllando il CSC. Mentre per il pagamento dell'indennità è necessario accertare che ci sia stato un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva ovvero che gli stessi enti abbiano provveduto a somministrare attività di formazione e qualificazione professionale di durata non inferiore a 120 ore.