INPS: prescrizione dei contributi per gli autonomi
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 25/05/2005 n.69, rende noto che a decorrere dal 25 maggio 2005 sia per la quota di contributi determinata sul reddito sia per quella dovuta sul minimale i termini di prescrizione decorrono dal giorno di pagamento e non più dal giorno in cui l'INPS ha conoscenza del reddito mediante comunicazioni del fisco.
Per quanto riguarda più specificamente i termini di prescrizione, spiega l'INPS si è formato un indirizzo giurisprudenziale che consente oggi di fornire una più adeguata e corretta interpretazione dei principi genrali.
In sostanza la legge 335/95 entrata in vigore il 17 agosto del 1995 ha fissato al 1° gennaio 1996 la data di decorrenza delal riduzione della prescrizione da dieci a cinque anni.
Le due differenti date determinano ai fini operativi l'inidviduazione di diverse situazioni di calcolo del decorso dei termini di prescrizionea seconda del momento dell'eventuale esercizio o meno di un atto interruttivo.
Quindi se l'atto interruttivo è stato posto in essere prima del 17 agosto 1995 si applica la previgente disciplina ossia quella decennale con la conseguenza che i contribui IVS relativi ai 13 anni precedenti possono essere recuperati in quanto opera anche la sospensione triennale disposta dalla legge 638/83.
Se l'atto interruttivo invece è stato compiuto dopo il 17 agosto 1995 ma prima del 1° gennaio 1996 (data dalla quale parte l'efficiacia della disposizione di legge) possono essere recuperati i contributi relativi ai 10 anni precedenti.
Dal 1996 la prescrizione segue un unico termine quinquennale sia per i contributi IVS che per quelli minori, a meno che non si tratti di denuncia di mancato pagamento da parte di un lavoratore dipendente o parasubordinato nel qual caso la prescrizione sale a 10 anni.