INPS: prestazioni di malattia e maternità e prescrizione
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio n. 9937/2006, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei termini di prescrizione durante il procedimento in sede amministrativa.
Più precisamente secondo l'istituto previdenziale l'ultimo comma dell'articolo 97 del Regio Decreto Legge n. 1827/1935 secondo il quale il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, deve intendersi vigente per i procedimenti amministrativi relativi alle prestazioni economiche di malattia e maternità con la conseguenza che la presentazione della domanda o del certificato in caso di malattia sospende il termine di prescrizione fino all'esaurimento della fase amministrativa.
Da ciò ne deriva che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, in caso di adozione di un provvedimento espresso di accoglimento entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda.