L’INPS, con circolare n. 76 del 31.5.2012, disciplina le modalità operative per la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni, effettuate entro il 31 dicembre 2011, riguardanti lavoratori disoccupati in situazioni particolari (art. 2, commi 134,135 e 151 della Legge 191/2009). Tali incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e 2012. Di seguito le modalità per la loro fruizione:  

a) Per l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con possibilità di assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale e anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o proroga, effettuate nel 2011, di un rapporto di lavoro determinato originariamente istaurato dopo il primo gennaio 2010, al datore di lavoro è riconosciuto un beneficio contributivo per la durata del rapporto di lavoro e comunque non oltre il 31.12.2011. il beneficio è riconosciuto per l’anno 2011, nel limite delle risorse appositamente stanziate,  pari a € 3.600.000.

b) Per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con al minimo 50 anni di età, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore, al datore di lavoro spetta il prolungamento delle riduzioni contributive oltre la loro scadenza originaria e non oltre il 31.12.2011, con decorrenza dalla data di trasformazione e/o proroga. Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite delle risorse appositamente stanziate, pari a € 80.000.

c) Per l’assunzione con un contratto a tempo pieno e indeterminato, ovvero  la trasformazione di un contratto a tempo determinato originariamente instaurato dopo il primo gennaio 2010, di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile, al datore di lavoro spetta l’incentivo per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31.12.2011, nei limiti delle risorse appositamente stanziate, pari a € 3.100.000. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali; è inoltre cumulabile con eventuali riduzioni contributive.

Le somme stanziate per finanziare tali incentivi sono definite dalla Direzione generale. I datori di lavoro interessati ad accedere agli incentivi dovranno presentare un’apposita domanda all’Inps, tramite procedura online, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge.  L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese di giugno 2012.