L'INPS, con il messaggio 30/08/2006 n.23295, ha precisato che il lavoratore che intende avvalersi dell'istituto del riscatto al fine di recuperare la contribuzione previdenziale omessa può avvalersi della prova testimoniale resa dai colleghi circa la continuità e la durata del rapporto di lavoro.
Sul punto è intervenuta più volte anche la Corte di Cassazione che ha escluso che le prove testimoniali possano essere utilizzate per anticipare o posticipare l'esistenza di un rapporto di lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano documentalmente accertate.
Infatti se così non fosse ci si troverebbe di fronte ad una svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro fissata dalla legge e ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale 568/89 consentendo la testimonianza di prevalere sul documento annullando così l'efficacia probatoria qualificata.
L'INPS ha così provveduto ad adeguare l'azione amministrativa tenendo conto dei seguenti principi:
- ai fini della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui un documento provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca oppure un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento della formazione del documento stesso.
- Il ricorso ad altri mezzi di prova ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza deve essere escluso nell'ipotesi in cui la data del documento è certa e sono certe altresì secondo il contenuto dello stesso documento le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Ne consegue continua l'INPS che le dichiarazioni testimoniali non potranno essere utilizzate per retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l'esistenza di un rapporto di lavoro indica in modo non equivoco la data di inizio e fine dello stesso.
Le dichiarazioni invece potranno essere utilizzate per provare la continuità del rapporto di lavoro nell'arco temporale accertato con il documento oppure provare la durata e la continuità quando il documento testimonia l'esistenza del rapporto al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio e quella finale.