INPS. Riscossione coattiva a mezzo ruolo ad Equitalia
A cura della redazione

Con la circolare n. 67 del 30 aprile 2009, l'INPS ha illustrato le modalità per procedere all'affidamento agli Agenti della riscossione di crediti già in carico agli Uffici Legali in base a quanto disposto dalla L. 33/2009.
In particolare viene fatto riferimento all'art. 7 quater, comma 6, della suddetta legge, secondo cui la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'art. 13, comma 6, della L. 448/1998 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli Agenti della riscossione (Equitaila) che provvederanno alla loro esazione. Si tratta dei crediti contributivi, vantati nei confronti di aziende con dipendenti e di lavoratori autonomi e agricoli, non interessati da procedure concorsuali e/o da procedimenti giudiziari in corso, rispetto ai quali l'attività di recupero non proseguirà più in via ordinaria ma mediante l'attivazione del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo (DPR 602/1973). L'iscrizione a ruolo dei crediti di cui sopra avverrà in via prioritaria per quelli vantati nei confronti delle aziende con dipendenti e, successivamente, si estenderà a quelli dei lavoratori autonomi e agricoli.
Per l'individuazione dei crediti da riscuotere e le procedure da seguire, l'Istituto stabilisce che presso ogni sede dovrà essere costituito un gruppo di lavoro, composto da un legale della Sede provinciale e da due o più funzionari. La circolare, indica, inoltre, i tempi per l'iscrizione a ruolo: 1) per i crediti con procedura esecutiva in corso, l'iscrizione deve avvenire al termine dell'esecuzione per la parte di credito non soddisfatta; 2) per i crediti insinuati al passivo di una procedura concorsuale, l'iscrizione deve avvenire, al termine della procedura, per la parte di credito non soddisfatta nell'ipotesi di ritorno in bonis del debitore; 3) per i crediti con titolo esecutivo da azionare nuovamente, l'iscrizione deve essere immediata.
L'importo del credito affidato all'agente è così composto:
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- sanzioni civili;
- spese vive liquidate dal giudice o sostenute in precedenti esecuzioni;
- diritti ed onorari legali liquidati dal giudice.
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