INPS: rivisti i criteri per la concessione dei benefici ex lege 104/1992
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 23/05/2007 n.90, si è conformato alle pronunce giurisprudenziali recenti e ha rivisto i criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la concessione dei benefici riconosciuti dalla L. 104/1992. In particolare: - non rileva il fatto che nel nucleo familiare della persona con disabilità vi siano conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario; - la persona con disabilità può scegliere liberamente chi deve prestare assistenza tra i familiari; - l'assistenza può anche non essere quotidiana purchè abbia i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza; - i benefici vanno riconosciuti anche ai lavoratori che pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui si trova la persona con disabilità offrano un'assistenza sistematica e adeguata; - l'esclusività dell'assistenza non necessariamente presuppone l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata; - i benefici non spettano in caso di ricovero a tempo pieno (da intendersi per 24 ore). I benefici invece spettano se il ricovero è finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità grave; - l'accettazione da parte della persona disabile dell'assistenza continuativa ed esclusiva rientra tra le fattispecie previste dal T.U. 445/2000.