L’Inps, con la circolare n. 118 del 3 settembre 2010, ha reso noto che L’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 176 del 30/07/2010, introduce e disciplina, in materia ISE/ISEE, uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate ed Enti erogatori volto, da un lato, ad evidenziare i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate e, dall’altro, a comminare una sanzione per coloro i quali, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.

A irrogare le eventuali sanzioni (da 500 a 5000 euro) sarà l’Inps mediante procedura di accertamento definitivo a quanti abbiano fruito di prestazioni agevolate in virtù di redditi inferiori a quelli successivamente accertati dall’Agenzia delle Entrate e a chi abbia dichiarato redditi d’importo diversi ai fini Isee e Irpef.
A tal fine, spiega l’Inps, è necessaria la stipula di una convenzione tra Inps e Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio dei dati.